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Previdenza

La Previdenza dell'Agente di Commercio

Gli Agenti di commercio sono soggetti ad una duplice contribuzione (Inps ed ENASARCO).
A fronte di ciò, essi avranno diritto a due distinte pensioni, ciascuna con sistemi di calcolo e requisiti differenti tra loro.

L'Associazione assiste i suoi soci in tutto ciò che riguarda le pratiche e le richieste presso entrambi gli Enti previdenziali.

Usarci inoltre collabora sull'intero teritorio nazionale con il Patronato INAS per l'assistenza ai propri associati con particolare riguardo alle pratiche verso l'Inps.


Domande Frequenti
A norma del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione ENASARCO la preponente straniera è assoggettata all’obbligo di versare i contributi in favore dell’Agente quando quest’ultimo operi sul territorio italiano, e la preponente abbia sede o una qualsiasi dipendenza (filiale, ecc…) in Italia. Nel caso in cui non sussistano tali elementi la preponente straniera non è tenuta agli obblighi contributivi, sebbene possa assumere volontariamente, con apposito atto di impegno nei confronti della Fondazione ENASARCO, l’impegno al versamento contributivo.
È opportuno calcolare accuratamente i contributi dovuti sulla base delle fatture provigionali emesse, e confrontarli con quelli che appaiono accreditati sul conto previdenziale ENASARCO.
Ove effettivamente emergano anomalie l’Agente può informare la preponente, richiedendo che essa provveda a regolarizzare il versamento; ove ciò non avvenisse, è possibile segnalare tramite apposita modulistica (online e cartacea) agli Uffici Ispettivi ENASARCO l’irregolarità, affinché gli ispettori di vigilanza dell’Ente provvedano a visita ispettiva presso la preponente, con conseguente redazione di verbale di omissione contributiva, e l’obbligo per la preponente di pagare gli importi omessi, gravati di interessi e sanzioni (che tuttavia non sono mai a carico anche dell’Agente).
A seguito dell’ultima modifica al regolamento delle attività istituzionali della fondazione ENASARCO è stata prevista – a regime – un’età anagrafica minima di 67 anni (unificata per uomini e donne).
Sì, l’Agente di commercio è infatti soggetto ad una duplice contribuzione (Inps ed ENASARCO).
A fronte di ciò, egli avrà diritto a due distinte pensioni, ciascuna con sistemi di calcolo e requisiti differenti tra loro.