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Ristori Quater - Proroga termine versamenti acconti

02/12/2020

Ristori Quater - Proroga termine versamenti acconti

A seguito dell’approvazione del DL c.d. “Ri­stori-quater”  si riassumono i principali provvedimenti di interesse per gli agenti e rappresentnati di commercio oltre all'estensione del contributo del fondo perduto (leggi qui)

 

2  PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30/11/2020, è posticipato al 10/12/2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30/40/2021).

 

2.1  SOGGETTI ISA

Tra i soggetti ISA è ricompresa la maggior parte degli Agenti di commercio che, come confermato dall’art. 1 co. 2 del DL “Ristori-quater”, beneficiano del differimento.

Nello specifico, si tratta dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Il differimento si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

 

2.1.1  CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA PROROGA

La proroga per i soggetti ISA si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

Ristoratori ubicati nelle c.d. Regioni “arancioni”:

Beneficiano della proroga al 30/04/2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi.

Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”:

Beneficiano della proroga al 30/04/2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:
– esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”);
– hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree individuate come Regioni “rosse”.

 

2.2  IMPOSTE INTERESSATE DALLA PROROGA

Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la proroga si applica anche alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito, purché dovute dai soggetti beneficiari del differimento medesimo.

 

Imposta sostitutiva o addizionale Norma istitutiva
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007
Imposta sostitutiva per il regime forfetario Art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014
Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) Art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011

 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e­ste­ro (IVAFE) Art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011
Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di in­ci­ta­men­­­­­to alla violenza Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative Art. 2 del DL 138/2011
Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finan­ziari e la Ban­ca d’Italia Art. 1 co. 65 della L. 208/2015
Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei tra­sporti Art. 1 co. 716 – 718 della L. 160/2019
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitaliz­za­zio­ne di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’ener­gia Art. 3 della L. 7/2009

2.3  ESTENSIONE DELLA PROROGA AL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DEI CONTRIBUTI INPS DEI PROFESSIONISTI

I nuovi termini previsti per il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF si estendono anche al versamento del secondo acconto dei contributi INPS dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97.

 

3  PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI

Ai sensi dell’art. 3 del DL “Ristori-quater”, il termine per la presentazione, in via telematica, dei modelli REDDITI 2020 e delle dichiarazioni IRAP 2020, in scadenza il 30/11/2020, è prorogato al 10/12/2020.
Il termine viene quindi a coincidere con quello relativo alla presentazione dei modelli 770/2020, a seguito della proroga disposta con l’art. 10 del DL 28/10/2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”).

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