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Recesso anticipato del contratto a tempo determinato

19/04/2022

Recesso anticipato del contratto a tempo determinato

Per sua definizione il contratto di agenzia a tempo determinato si scioglie legittimamente solo con la scadenza del termine convenuto.

Questo significato che una sua cessazione anticipata, non determinata da un concorde consenso delle parti o dall'intervento di una causa che comporti la risoluzione immediata del contratto (ex. art. 1453 cc e segg.), deve considerare illegittima con conseguente diritto, per la parte non inadempiente, al risarcimento del danno. Con riferimento al contratto a tempo determinato, è pacifico ritenere che il contratto continua ad essere efficace fino alla scadenza.

In tale caso, un recesso illegittimo, non potrà in alcun modo risolvere il contratto che, quindi proseguirà anche dopo l'ingiustificato recesso fino alla sua normale scadenza.

La Suprema Corte sul punto ha stabilito che "con riguardo al contratto di agenzia, ove il preponente receda illegittimamente dal rapporto ed ometta, di conseguenza, di fornire all'agente la cooperazione indispensabile per lo svolgimento della sua attività, non ne consegue la risoluzione del contratto, che deve considerare ancora in corso fino alla scadenza, bensì ne deriva la responsabilità del preponente stesso, che è tenuto - pur in mancanza di una costituzione in mora - al risarcimento del danno in favore dell'agente"  (cfr. Cass. Civ. 1990 n. 1614).

In tal caso, alla risoluzione contrattuale consegue il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della parte inadempiente. Il danno si configura diversamente a seconda che inadempiente sia il preponente o l'agente. In caso di recesso anticipato del preponente giustificato rispetto alla scadenza, privo di giustificazione, l'agente ha diritto al risarcimento del danno, calcolato sulla base delle provvigioni prevedibili per il periodo successivo al recesso e fino alla scadenza del termine. 

Tale calcolo potrebbe fare riferimento o alla media delle provvigioni in precedenza percepite dall'agente e commisurate al periodo "non lavorato", ovvero alle provvigioni effettivamente percepite da altro agente subentrato al primo. Il primo criterio, fatto proprio sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, appare più corretto perché è all'attività dell'agente, il cui rapporto si è risolto, che deve guardarsi, dato che detta attività sarebbe proseguita fino alla scadenza. Il calcolo subirà necessariamente rispetto dei correttivi in ​​base al fatto concreto (per. es. rapporto di monomandato o plurimandato), se viene subito modifiche al passato. Nella quantificazione del danno dovrà necessariamente tenersi conto del fatto che l'agente non ha affrontato spese nel periodo non lavorato e pertanto le stesse andranno a decurtare l'ammontare del danno subito.

Qualora si tentasse di agire dalla zona anticipatamente degli utili di impresa nella dichiarazione giurata all'agente (in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempienza dell'agente) , ex art. 1223 cc sempre che questi non sia stato tempestivamente sostituito, ovvero dalla differenza di fatturato dal nuovo agente rispetto a quello che potrebbe raggiungere l'agente recedente.

Trattasi una valutazione estremamente delicata che non dipende dalle caratteristiche applicabili ad ogni singola fattispecie. 

L'agente dovrà, infine, anche rimborsare il preponente delle spese che questi ha sostenuto per beni e/o servizi usufruibili dallo stesso.