NO, all'esclusiva unilaterale
NO ALL'ESCLUSIVA UNILATERALE
Cos'è l'esclusiva unilaterale.
L'esclusiva è quella clausola contrattuale che vieta di trattare prodotti in concorrenza o di inserire più agenti nella stesa zona.
"Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro." c.c. all'art. 1743.
In parole povere vuol dire che la mandante non può inserire un altro agente nella stessa zona o fascia di clientela dell'agente, e nel contempo l'agente non può trattare prodotti in concorrenza con quelli della mandante, nella stessa zona o ramo di clientela.
Quindi il diritto dovere di esclusiva, essendo previsto per legge, trova la sua applicazione anche se il contratto non riporta espressamente tale clausola.
Purtroppo, i soliti cavilli giuridici, hanno allargato le maglie di questa norma a solo vantaggio delle mandanti.
Pertanto questa norma già chiarissima è stata interpretata come non imperativa, ritenendola un elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e quindi sottoposta a variazione per accordo tra le parti; siamo il paese del "severamente vietato" come se il termine vietato significasse, "potresti farlo" e quindi occorrere il rafforzativo , severamente per poter proibire che il fatto accada,
E' ovvio che chi è più forte approfitta del proprio status (abuso di potere dominante), così accade che le mandanti pretendono l'esclusiva dall'agente, mentre resta libera di inserire nella zona tutti gli agenti che vuole.
Ciò oltre a rappresentare un vero e proprio sopruso, diviene ancora più grave nel caso l'agente fosse vincolato al rapporto da monomandatario.
L'Usarci si batte affinché il diritto di esclusiva sia obbligatoriamente un diritto bilaterale, se la mandante non concede l'esclusiva di zona o clientela, l'agente deve essere libero di rappresentare tutte le aziende in concorrenza che vuole, anche in caso di divieto previsto contrattualmente.
La reciprocità deve essere la norma, non l'eccezione!
Giovanni Di Pietro