Il diritto alla provvigione anche indiretta
Il contratto di agenzia, considerato "contratto per la prestazione di servizi", è stato recentemente oggetto di interventi legislativi di derivazione comunitaria, che, modificando sensibilmente la dettata in materia dal codice civile (dall'art 1742 al 1753 cc), hanno ridisegnato aspetti rilevanti della figura contrattuale in esame.
Il diritto principale dell'agente rimane, ovviamente, quello relativo al compenso per l'attività principale svolta, cioè il diritto alla provvigione, anche in caso di provvigione cosìdetta indiretta ossia in ogni caso di ingerenza zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è stata posta in essere.
L'agente, infatti, coerentemente col carattere di autonomia che caratterizza il rapporto, non è remunerato con una richiesta, ma con la "provvigione" che viene determinata in percentuale sull'importo lordo degli affari promossi.
Prima dei citati interventi legislativi, l'agente aveva diritto alla provvigione esclusivamente per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione (art. 1748 cc) e per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (art. 1749). Se l'affare aveva avuto esecuzione parziale, la provvigione spettava all'agente in misura proporzionale alla eseguita (art.1748 cc)
Giurisprudenza e dottrina, alla luce di tale normativa, avevano riconosciuto in capo all'agente il diritto alla provvigione non nel momento in cui va espletata l'attività di promozione del contratto, quando è andato solo quando questo era stato ottenuto dalle parti e aveva avuto esecuzione, ovvero, quando è andato "a buon fine".
In attuazione della Direttiva europea in materia di agenzia (CE 653/86) il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n.65 ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che "per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento" (nuovo art.1748 cc) .
Inoltre "salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o doveva dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente eseguito avesse la prestazione a suo carico" (nuovo art.1748).
La novità rilevante consiste, dunque, nel distaccare il diritto alla provvigione dal "buon fine" dell'affare. Presupposto necessario e sufficiente per il sorgere del diritto dell'agente alla provvigione è, ora, la mera conclusione dell'operazione o dell'affare per effetto del suo intervento.
Ulteriore novità di rilievo va segnalata anche alla prova della conclusione e del buon fine degli affari: è fatto preciso obbligo al preponente (art. 1749 cc) di informare l'agente, entro un termine dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare e di consegnargli un estratto conto delle prove non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.
L'agente, inoltre, può esigere che gli siano tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili.