ENASARCO - Risarcimenti per infortunio, malattia
Tra i compiti statutari della Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O. vi è quello di dare attuazione a provvidenze previste dalla contrattazione Collettiva (gli A.E.C. ).
Gli Accordi Economici Collettivi prevedono, in favore degli agenti e rappresentanti di commercio, la stipula di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O. , che garantisca il risarcimento di somme a fronte di infortuni, malattia e ricoveri.
Nel corso degli anni, la Fondazione ha espletato il suo compito attraverso la stipula di una polizza con Compagnie Assicurative di primario rilievo, occupandosi peraltro di far da tramite tra gli utenti e la Compagnia stessa, ricevendo le richieste di risarcimento ed inoltrandole poi a quest’ultima.
Le polizze stipulate prevedevano due risarcimenti separati: il primo spettante a tutti gli agenti di commercio iscritti all’ E.N.A.S.A.R.C.O.; il secondo soltanto agli agenti di commercio le cui preponenti versavano i contributi F.I.R.R. in loro favore.
Con il tempo sono variate la modalità di gestione delle richieste di rimborso: fino al 15/4/2024 l’agente che ne avesse i requisiti doveva inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicuratrice con la quale l’ E.N.A.S.A.R.C.O. aveva stipulato la polizza.
Dal 16 aprile 2024 e fino al 15/4/2025 il risarcimento dei sinistri degli agenti con almeno una mandante che versa il F.I.R.R. verranno erogati direttamente dalla Fondazione, anziché dalla Compagnia assicurativa con la quale – sino ad ora – la Fondazione stessa aveva stipulato la polizza.
Temporaneamente, la copertura “generica” (quella spettante ANCHE agli agenti senza copertura del F.I.R.R.) continuano ad essere gestiti tramite polizza assicurativa, stipulata con Compagnia esterna.
I requisiti fondamentali per poter aver diritto alla provvidenza “diretta” sono:
• almeno un rapporto di agenzia attivo
• per i rapporti di agenzia attivi, avere l’accantonamento del F.I.R.R. presso la Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O., in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.
Per ogni tipologia di sinistro sono previsti importi diversi, così come sarà diversa la documentazione (per lo più medica) da produrre a corredo delle singole istanze di risarcimento.
La copertura riguarda i seguenti casi:
• intervento chirurgico a seguito di malattia
• ricovero a seguito di malattia o infortunio
• degenza domiciliare a seguito di malattia o infortunio
• morte a seguito di infortunio
• invalidità permanente a seguito di infortunio.
Il risarcimento degli “eventi” è strutturato in forma di importi fissi e forfetari, distinti a seconda dell’evento
Ciò significa, ad esempio, che ad un determinato tipo di intervento chirurgico (di cui ad un elenco, c.d. “nomenclatore” previsto dalle disposizioni) corrisponde un ben preciso importo, a prescindere dalla durata del ricovero/tempo di guarigione.
Per accedere alla copertura è necessario caricare in “Area Riservata” il Modulo di Adesione (disponibile nel sito della Fondazione), correttamente sottoscritto.
Gli iscritti che inviano per la prima volta la richiesta di indennizzo devono compilare il “Modulo di adesione” , sempre disponibile in apposita area del portale www.enasarco.it .
Le denunce di sinistro andranno inoltrate dall’avente diritto direttamente alla Fondazione, tramite accesso telematico all’area riservata, entro 90 giorni dalla data dell’ ”evento”.
Rammentiamo che, per quanto attiene il ricovero per malattia o infortunio, i 90 giorni decorrono dalla data di ricovero, non da quella delle dimissioni.
E’ pertanto essenziale inoltrare correttamente e tempestivamente la denuncia di sinistro, pena il mancato ottenimento del risarcimento relativo.
Gli uffici U.S.A.R.C.I. sono a disposizione per fornire i chiarimenti necessari, nonché per curare direttamente la denuncia di sinistro.
Fonte ELECTO - Francesco Filippelli