Il codice deontologico


Il codice deontologico

Il Codice deontologico dell'Usarci

Il Consiglio Direttivo in attuazione di quanto deliberato dallo stesso nella sessioni del 20 giugno 2013, del 5 dicembre 2013, del 6 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014, e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, si dota di un codice comportamentale funzionale ed atto a rafforzarne l'autonomia politica, sindacale e contrattuale, il rapporto con gli iscritti, la solidarietà dei gruppi dirigenti e le relazioni con i professionisti aderenti.

Il presente codice deontologico si applica a tutti i ruoli ed incarichi ricoperti all’interno dell’organo del Consiglio Direttivo nazionale.

Art.1 - Premessa
Il lavoro del sindacalista si ispira ai valori di libertà, di democrazia, di solidarietà sanciti dalla Costituzione Italiana.

La deontologia USARCI è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni individuo, in quanto partecipe al sistema associativo e federativo USARCI, deve osservare per dare la migliore risposta alle aspettative della società verso la professione di agente di commercio, del sindacalista ed a garanzia della fede pubblica.

Art.2 - Incarichi e ruoli elettivi
L’elezione ad incarichi è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa ed effettiva aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano inoltre a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
I nominati e gli eletti ad incarichi dirigenziali si impegnano:
Ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l’Usarci e la società, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.
A non assumere, parimenti, incarichi e responsabilità che determinino interessi in contrasto con quelli di chi rappresenta, prevenendo così sospetti sulla autorevolezza e sulla completa autonomia di chi tratta per l'USARCI.

Sono esclusi i casi dove la nomina avvenga per volere dell'Assemblea o del Congresso Nazionale.

A non accettare o proseguire in incarichi quando siano consapevoli di non potervi adempiere adeguatamente.
A mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e della Usarci.
A seguire le direttive della Usarci contribuendo al dibattito nelle sedi proprie ma mantenendo l’unità del sistema verso l’esterno.
A fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche.
A mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa.
A rispettare, coltivare e difendere i diritti sindacali e contrattuali di tutti i lavoratori. La responsabilità verso gli iscritti che rappresenta e verso gli agenti prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra; il sindacalista non può mai subordinarla ad interessi personali, delle imprese, del Governo, di altri organismi di Stato o dei partiti.

A coinvolgere effettivamente gli organi direttivi della Usarci per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze.
A rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all’immagine dell’Usarci e della Categoria degli agenti di commercio o qualora si presentassero cause di incompatibilità o impossibilità ad una partecipazione continuativa.
A non assumere, nelle rispettive Associazioni federate e verso le altre Associazioni, comportamenti che contrastino con gli impegni assunti con il presente codice.

Art. 3 - Norma generale
Le specifiche previsioni del presente Codice deontologico non impediscono la possibile individuazione di altri comportamenti in contrasto con i principi generali esposti, della vigente legislazione sul territorio italiano o comunque lesivi del prestigio e del decoro della professione di agente o dell’immagine di USARCI.

Art. 4 - Inosservanza norme deontologiche
In caso di inosservanza o violazione delle precedenti norme il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti che saranno stabiliti dal Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Norme sanzionatorie
Con riferimento a quanto conferito al Collegio dei Probiviri nel precedente art. 4, il Collegio si riunisce su indicazione del Consiglio Direttivo o del Presidente ed esaminerà le eventuali violazioni al presente codice in capo alla persona deferita.
Le sanzioni potranno essere:
Richiamo formale al rispetto del codice deontologico che costituirà precedente in caso di successive violazioni;
Sospensione dalla partecipazione ad un certo numero di Consiglio direttivi non eccedente il numero di sei (6);
Espulsione dal Consiglio Direttivo con eventuale interdizione a partecipare all’elezione della successiva consiliatura.

Art. 6 - Modifiche
Le variazioni e le modifiche al presente codice possono essere apportate dall’Assemblea Nazionale a maggioranza del presenti.

Art. 7 - Pubblicazione
Il presente codice, ed eventuali modifiche, saranno divulgate sul sito istituzionale della Federazione Nazionale Usarci.