Diritto di esclusiva nei contratti di agenzia


Diritto di esclusiva nei contratti di agenzia

Secondo una interpretazione ormai pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, l'esclusiva costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia.

Le parti possono, quindi, limitare o eliminare la portata di tale diritto.

Gli stessi Accordi Economici Collettivi, peraltro, statuiscono tale possibilità, affermando che il divieto di porre in essere le condotte  “salvo diverse intese tra le parti”.

Ne consegue che, in base all'art. 2697 del codice civile, stante la natura di elemento essenziale del diritto di esclusiva, l'eventuale richiesta abbia adeguata prova.

Sulla base degli accordi tra le parti sono possibili 4 ipotesi:

1) Esclusiva reciproca: diritto di esclusiva a vantaggio di entrambe le parti sulla base di quanto previsto dall'art. 1743 cc;

2) Eliminazione dell'esclusiva per entrambe le parti: il preponente può incaricare altri agenti nella zona dell'agente firmatario stesso del contratto e quest'ultimo può operare per conto di altre ditte concorrenti;

3) Esclusiva a favore del solo agente: l'agente firmatario del contratto può operare per conto di più ditte concorrenti, mentre il preponente non può incaricare altri agenti nella stessa zona del primo, né accettare in maniera sistematica le ordinazioni che derivano da altri agenti;

4) Esclusiva a favore del solo preponente: il preponente può utilizzare l'attività di più agenti nella zona dell'agente stesso firmatario del contratto, quest'ultimo non può per conto di altre ditte concorrenti. In tale ipotesi l'agente si può riservare in competizione non solo con altri agenti ma anche con lo stesso preponente che si sia trovare contrattualmente la possibilità di concludere affari nella zona assegnata all'agente al quale, in siffatta ipotesi, non spetterà il diritto ad ottenere le provvigioni indirette.

Occorre aggiungere, al regime dell'esclusiva nelle ipotesi di cui sopra, che può anche non essere prevista una richiesta espressa, potendosi desumere da varie condotte o potendosi derogare dall'affidamento dell'incarico ad altri agenti nella medesima zona o dall' autorizzazione dell'agente a trattare affari per conto di un'altra impresa.

Quando la deroga non è espressamente prevista ma desunta in via indiretta, si richiede, tuttavia, che essa risulti in maniera chiara ed inequivoca.