(Adnkronos) - In sede di accertamento fiscale subentra l'obbligo del contraddittorio preventivo fra amministrazione e contribuente
Cagliari, 7 maggio 2024.Con l’introduzione di nuovi articoli nello Statuto del contribuente, lo scorso 18 gennaio 2024, è stata approvata una significativa Riforma fiscale volta a garantire maggiori tutele per i contribuenti sottoposti a verifica di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
“Una delle novità più importanti introdotte è l'istituzione del contraddittorio preventivo durante le procedure istruttorie di verifica, offrendo così al contribuente la possibilità di difendersi e fornire spiegazioni in merito alle eventuali irregolarità riscontrate”, spiega la Dott.ssa Valeria Spano, commercialista e revisore legale dei conti in Cagliari. “L’Amministrazione Finanziaria comunica al cittadino uno schema previsionale del provvedimento e il contribuente ha tempo, entro 60 giorni dalla notifica, di formulare le proprie osservazioni; inoltre può accedere, su richiesta, alla copia degli atti del fascicolo, ovvero presentare istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni”.
In questo contesto, diventa ancor più essenziale per il contribuente evitare il ‘fai da te’ ed affidarsi ad un commercialista professionista abilitato per adempiere agli obblighi fiscali nel pieno rispetto della normativa vigente, al fine di non incorrere in contenziosi e sanzioni.
“Il contraddittorio non è un mero adempimento formale, ma un procedimento indispensabile per la compliance del contribuente. Esso rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei suoi diritti, consentendogli di essere ascoltato e di poter presentare le proprie ragioni di fronte all’Amministrazione”, sottolinea la Dott.ssa Spano. “In questa fase si rende necessaria l’assistenza di un professionista abilitato nello svolgimento delle attività istruttorie in grado di produrre tutti i documenti contabili e/o i documenti giustificativi di natura probatoria a sostegno delle proprie controdeduzioni per scongiurare il rischio dell’effettuazione di recuperi indebiti e non motivati in quanto non preceduti da un effettivo confronto con l’A.F.. I documenti non prodotti e non esibiti in seguito all’invito ricevuto dell’Agenzia, non potranno essere successivamente prodotti in giudizio, a seguito di una eventuale impugnazione dell’avviso (art. 32, DPR n. 600/73).”
La Dott.ssa Valeria Spano, nel suo studio di Cagliari, si occupa della consulenza specialistica societaria e fiscale per imprese e privati dislocate su tutto il territorio regionale. Grazie alla sua conoscenza approfondita e al costante aggiornamento nel settore, garantisce il rispetto di tutte le regolamentazioni fiscali attraverso una gestione accurata ed efficiente della contabilità aziendale, nel rispetto dei costanti aggiornamenti normativi.
“Altra importante novità della Riforma fiscale è la possibilità per il contribuente di aderire ai verbali di constatazione, ciò comporterà la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo e presuppone l'accettazione intera dei rilievi fatti dai verificatori”, aggiunge la Dott.ssa Spano. “Non solo, viene introdotto il concordato preventivo biennale, un adempimento spontaneo per tutti i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Entro il 15 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti gli appositi applicativi informatici sui quali inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato, mentre l'adesione da parte dei contribuenti alla proposta potrà avvenire entro il 15 ottobre, data in cui i titolari di partita IVA dovranno presentare la dichiarazione dei redditi. Sono stati previsti, quindi, tempi più dilatati rispetto a quelli contenuti dallo schema di decreto. Per quanto riguarda la proposta - conclude - questa sarà elaborata in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA”.
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