Crisi da sovraindebitamento: le azioni da intraprendere per uscirne vivi


Crisi da sovraindebitamento: le azioni da intraprendere per uscirne vivi

Castrovillari (Cosenza), 9 settembre 2021  

Avete mai sentito parlare del sovraindebitamento?  

Già lo stesso vocabolo esprime in modo abbastanza chiaro in quale ambito ci si stia muovendo, in quanto riguarda stati debitori estremamente importanti e per i quali è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del settore, specializzati in diritto fallimentare ed in gestione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa, materie di elezione dell’ Avvocato Luisa Faillace, in grado di affiancarci e supportarci per venire fuori da ogni situazione debitoria complessa. 

Che cosa si intende per sovraindebitamento  

Iniziamo col dare una definizione precisa dello stato di sovraindebitamento che è quella che ci viene dettata dal nostro ordinamento giuridico, disciplinato dalla Legge n. 3/2012 con successive integrazioni e modificazione: “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“. Inoltre, va anche aggiunta la definizione dell’articolo 2 lettera c del decreto legislativo del 14/2019 “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. 

L’esdebitazione del debitore  

L’esdebitazione è uno strumento riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi, nel dettaglio: piccoli imprenditori: commercianti, artigiani, professionisti, agricoltori, start up innovative e imprenditori sotto soglia; 

privati cittadini: tutti i consumatori senza partiva IVA; 

Relativamente ai privati cittadini è importante sottolineare che l’esdebitazione è riservata al consumatore che ha assunto debiti per finalità estranee all’esercizio di impresa e/o attività professionale. 

E’ pertanto, consentito a questi soggetti che si trovino in una posizione di crisi finanziaria, o gravi difficoltà economiche, tali da non renderli in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti, di poter utilizzare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la conclusione di un piano del consumatore che consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria da proporre ai loro creditori o, in alternativa, mettendo a disposizione il proprio patrimonio in una sorta di liquidazione dello stesso. 

Per mettere in piedi la procedura di esdebitazione è consigliabile rivolgersi ad un avvocato che valuterà, in via preventiva, la sussistenza di tutti i requisiti di legge affinchè la proposta possa essere formulata. Tale meccanismo prevede che i debiti possano essere ristrutturati utilizzando qualsiasi forma, come ad esempio, la cessione di crediti futuri, la liquidazione del proprio patrimonio e, nei casi in cui al debitore non siano sufficienti i propri averi e redditi per garantire la fattibilità della proposta, anche la sottoscrizione di uno o più garanti che conferiranno in garanzia beni e redditi per “coprire” la proposta del debitore stesso. 

Per avviare la procedura, il legale dovrà presentare apposita istanza, utilizzando l’apposito modello, con relativa documentazione, alla Camera di Commercio competente, con causale OCC, ed acconto forfettario per i costi della procedura. Dovrà essere, inoltre, sottoscritto l’impegno a fornire, durante la procedura, tutta la documentazione richiesta, utile a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale. 

L’organo competente  

L’OCC acronimo di “Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento” è un ente terzo, indipendente e imparziale a cui il debitore può rivolgersi per trovare una soluzione appoggiandosi ad un organo istituzionale esterno alla propria esposizione debitoria. Questo significa che tutti i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali e che si ritrovano, spesso, esposti alle azioni individuali dei creditori, possono, attraverso questo organo, provare a risolvere al loro crisi protetti da una sorta di garante. 

Una volta ricevuta la domanda, l’OCC ne valuta il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un professionista, il gestore della crisi, che sarà colui che assisterà il debitore nella ristrutturazione del suo debito e per la successiva soddisfazione dei creditori. 

Si precisa, tra l’altro, che solo il debitore, e non anche i creditori, che si trovi in stato di sovraindebitamento può rivolgersi agli OCC al fine di attivare la procedura. 

Come si può concludere questa procedura  

La figura del legale che, eventualmente, assisterà il creditore può essere utile per formulare: 

una proposta che dovrà prima essere vagliata dal gestore della crisi e successivamente dai creditori che consiste in un progetto realizzabile con importi e tempi definiti per saldare, per intero o in parte, i debiti. L’accordo verrà considerato raggiunto se esprimerà parere favorevole, almeno, il 60% dei creditori che rappresentano il debito. Per fare un esempio, se il sig. Mario Rossi ha 1 milione di euro di debiti con “n” creditori, l’accordo sarà raggiunto se la somma del debito dei creditori che hanno espresso parere favorevole alla proposta, supererà i 600 mila euro; 

in alternativa, se il debitore riveste la qualifica di solo consumatore, potrà proporre un piano di ristrutturazione del debito che funzionerà, a grandi linee, come la proposta di accordo sopra esposta, con la sola differenza che non sarà necessario il parere favorevole dei creditori. Tale opportunità è riservata, in via esclusiva, a chi a contratto debiti che non riguardano l’attività professionale in corso; 

oppure, chiedere la liquidazione del patrimonio del debitore, individuando i beni da vendere con il gestore della crisi e destinando il ricavato al soddisfacimento totale o parziale dei creditori. 

Il sovraindebitamento familiare  

Assume carattere di grande rilevanza la disposizione introdotta con l’art. 7 bis che prevede il cosiddetto “sovraindebitamento familiare”. Nello specifico, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Ebbene, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. 

Le masse attive e passive resteranno distinte, ma la liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi sarà ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno. 

Tale disposizione innovativa ricalca un orientamento, ad oggi maggioritario, della giurisprudenza di merito che ammette il ricorso ad un’unica procedura di sovraindebitamento per i coniugi intestatari del medesimo contratto di credito. 

La previsione del suddetto articolo rappresenta un’anticipazione dell’articolo 66 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, chiamato a colmare tale lacuna normativa, a causa della quale venivano dilatati senza ragione alcuna i costi dell’avvio di differenti procedure per i membri di un medesimo nucleo familiare. Non solo. Grazie a questa modifica saranno evitate superflue ripetizioni di adempimenti procedurali e i creditori potranno beneficiare della possibilità di liquidare in modo unitario e, dunque in ottica di maggiore efficienza, i beni mobili e immobili della famiglia. 

Contatti  

luisafaillace@libero.it